Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' data facolta' al Governo di provvedere a licitazione privata, sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli, a condizione che per la ultimazione delle opere stesse sia stabilito un termine non maggiore di anni otto, a decorrere dalla data di approvazione della convenzione.

tolto: A cominciare dall'esercizio 1911-912 e per altri otto esercizi successivi, sara' provveduto di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, allo stanziamento delle somme occorrenti pel pagamento delle opere stesse.

tolto: I relativi stanziamenti annuali pel complessivo ammontare delle somme autorizzate dagli articoli 1 e 2 potranno eccedere i limiti della dotazione consolidata stabiliti dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art3 · fonte del testo