Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Governo di provvedere a licitazione privata, sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli, a condizione che per la ultimazione delle opere stesse sia stabilito un termine non maggiore di anni otto, a decorrere dalla data di approvazione della convenzione.
[2]A cominciare dall'esercizio 1911-912 e per altri otto esercizi successivi, sara' provveduto di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, allo stanziamento delle somme occorrenti pel pagamento delle opere stesse.
[3]I relativi stanziamenti annuali pel complessivo ammontare delle somme autorizzate dagli articoli 1 e 2 potranno eccedere i limiti della dotazione consolidata stabiliti dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.
Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
