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[1]Le somme autorizzate dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 12 luglio 1908, n. 444, sono aumentate di lire 21,000,000 per la costruzione del tronco della direttissima Roma-Napoli nell'interno della citta' di Napoli.

[2]Qualora la costruzione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria sia data in concessione all'industria privata, i residui disponibili al 1° luglio 1910 e le somme stanziate negli esercizi 1910-1911 e 1911-1912 per la costruzione delle ferrovie stesse a cura diretta dello Stato, in quanto non impegnate, sono portati rispettivamente in aumento del fondo residui e degli stanziamenti stabiliti nei detti esercizi per la costruzione della direttissima Roma-Napoli.

[3]Agli ulteriori stanziamenti sara' provveduto d'anno in anno con la legge d'approvazione del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in guisa da esaurire le assegnazioni di legge entro l'esercizio 1916-1917.

Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art4 · fonte del testo