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[1]L'autorizzazione data al Governo del Re dall'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per riservare agli stabilimenti meccanici del comune di Napoli la costruzione di un ottavo del materiale mobile ferroviario da ordinarsi per conto dello Stato, ha efficacia per un decennio dalla pubblicazione della presente legge.

[2]La valutazione dell'ottavo e' fatta sull'ammontare complessivo del materiale mobile da ordinarsi, senza distinzione di categorie.

[3]Il Governo e' autorizzato pure a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile, da eseguirsi a conto dello Stato, nel compartimento di Napoli.

Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 21 aprile 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art7 · fonte del testo