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[1]L'autorizzazione data al Governo del Re dall'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per riservare agli stabilimenti meccanici del comune di Napoli la costruzione di un ottavo del materiale mobile ferroviario da ordinarsi per conto dello Stato, ha efficacia per un decennio dalla pubblicazione della presente legge. 4
[2]La valutazione dell'ottavo e' fatta sull'ammontare complessivo del materiale mobile da ordinarsi, senza distinzione di categorie.
[3]Il Governo e' autorizzato pure a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile, da eseguirsi a conto dello Stato, nel compartimento di Napoli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 27 marzo 1921, n. 427, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' del pari prorogata sino al 31 marzo 1922, l'efficacia della facolta' data al Governo in ordine alla costruzione ed alla riparazione del materiale ferroviario di cui agli articoli 16 della legge 8 luglio 1904, n 351 e 7 della legge 12 marzo 1911, n. 258".
Testo in vigore dal 21 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
