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[1]Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano, in ciascuna provincia o in ciascun circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui terreni e' ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti inscritti nei ruoli della rispettiva provincia per una rendita imponibile non superiore a L. 6000.

[2]Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 sara' conferita dallo Stato alla costituzione e all'incremento del capitale delle Casse di credito agrario da istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli.

[3]Le sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge.

[4]Le Provincie e i Comuni che abbiano gia' raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale.

[5]Eguale divieto e' fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le provincie e i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale.

[6]Ogni disposizione contraria e' annullata.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 6 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art1 · fonte del testo

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