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[1]Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano, in ciascuna provincia o in ciascun circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui terreni e' ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti inscritti nei ruoli della rispettiva provincia per una rendita imponibile non superiore a L. 6000.
[2]Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 sara' conferita dallo Stato alla costituzione e all'incremento del capitale delle Casse di credito agrario da istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli.
[3]Le sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge.
[4]Le Provincie e i Comuni che abbiano gia' raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale. 6
[5]Eguale divieto e' fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le provincie e i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale.
[6]Ogni disposizione contraria e' annullata.
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1911, n. 741
6La L. 15 luglio 1911, n. 741 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i comuni e le provincie, che alla pubblicazione di quella legge avevano raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, deve intendersi nel senso che i comuni, e le provincie possano applicare la sovrimposta nella somma effettiva di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati inscritta nel bilancio 1906, o in quella che risulti dalla media delle somme inscritte nei bilanci del quinquennio 1902-906 oppure in quella che risulti dalla applicazione della aliquota degli stessi esercizi".
Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767
7Il Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767, ha disposto (con l'art. 332, comma 4) che "Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383 [...], in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta"
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2010
