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[1]Il locatore o sub-locatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sara' tenuto a somministrare al contadino le sementi occorrenti in proporzione della superficie da coltivarsi nell'annata secondo gli usi locali. La sementa verra' misurata asciutta e non potra' convenirsi un interesse superiore al 5 per cento per l'anno agrario.

[2]La qualita' da restituirsi dovra' essere uguale a quella prestata. Quando la restituzione della sementa a grano si faccia sull'aia con grano sconcio, quale esce dalla trebbiatura, potra' convenirsi a favore del locatore (come conguaglio di qualita') la cosi' detta colmatura o sfrido, in misura non superiore al 10 per cento, sempre che la differenza di qualita' realmente sussista.

[3]La restituzione delle sementi ed eventuali interessi convenuti dovra' eseguirsi in natura sui raccolti. Nei contratti di partecipazione al prodotto, il locatore dovra' prelevare le sementi ed eventuali interessi sul Monte comune, eccetto che sia convenuta a favore del locatore o del colono una partecipazione al prodotto relativo in misura superiore ai tre quinti del raccolto, nel quale caso potra' prelevarsi sulla parte spettante a quello dei contraenti in cui favore fu stabilita la partecipazione maggiore.

[4]Ogni patto contrario al disposto del presente articolo e' nullo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art10 · fonte del testo

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