Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sara' tenuto a sommistrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantita' non superiore ai due quinti del fitto convenuta per l'annata.
tolto: L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed e' limitato ai periodi dei lavori agricoli.
tolto: Sulle somministrazioni in generi non potra' convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potra' superare la misura commerciale del 0.50 per cento al mese, computando la frazione di mese per mese intero.
tolto: La restituzione dovra' eseguirsi al raccolto.
tolto: Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovra' eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato piu' vicino, al momento del raccolto.
tolto: Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione; nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.
tolto: Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel comma primo del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arretrato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art11 · fonte del testo
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