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[1]Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sara' tenuto a sommistrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantita' non superiore ai due quinti del fitto convenuta per l'annata.
[2]L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed e' limitato ai periodi dei lavori agricoli.
[3]Sulle somministrazioni in generi non potra' convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potra' superare la misura commerciale del 0.50 per cento al mese, computando la frazione di mese per mese intero.
[4]La restituzione dovra' eseguirsi al raccolto.
[5]Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovra' eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato piu' vicino, al momento del raccolto.
[6]Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione; nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.
[7]Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel comma primo del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arretrato.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
