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[1]Nel contratto di locazione di fondi rustici a forma di partecipazione al prodotto in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sara' tenuto a somministrare al contadino e sua famiglia i soccorsi necessari alla vita fino all'epoca del raccolto dividendoli ratealmente secondo l'urgenza.

[2]Il soccorso sara' proporzionato al numero dei componenti la famiglia colonica che per necessita' di contratto o di fatto, lavorino il fondo locato, compresi nel numero le mogli dei lavoratori od i figli minori che abbiano eta' superiore ai due anni.

[3]Quando per necessita' di contratto o di fatto la famiglia colonica debba lavorare per la intera annata sul fondo locato, il massimo del soccorso potra' ammontare ad un quintale e mezzo di grano per persona adulta e chilogrammi 75 per fanciulli da 2 a 14 anni, purche' la cifra complessiva non superi i due quinti del valore della parte colonica d'una annata media.

[4]Quando il contadino sia debitore verso il locatore per soccorsi precedentemente avuti e non restituiti al raccolto, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente al debito arretrato.

[5]Quando di fatto o per contratto, tutta o parte della famiglia colonica abbia facolta' di lavorare fuori del fondo locato per una parte dell'anno, il soccorso verra' ridotto in proporzione. Se nel fondo locato si coltivino, oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il concorso potra' essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ragguagliando la quantita' al valore.

[6]E' vietata la conversione in danaro.

[7]Se esiste consuetudine di pagare sui soccorsi un interesse, questo non potra' convenirsi che in generi ed in misura non superiore alla sedicesima parte del soccorso prestato.

[8]Nel contratto di partecipazione al prodotto e quando i cereali, legumi o tuberi somministrati a titolo di soccorso, sieno della natura stessa di quelli coltivati nel fondo, il locatore ritirera' al raccolto, sulla parte colonica, i generi suddetti nella medesima qualita' e quantita', piu' gli eventuali interessi in natura. Qualsiasi compenso per differenze di qualita' o valore e' vietato.

[9]Quando nel fondo non si coltivino generi uguali a quelli somministrati o il relativo raccolto sia riuscito insufficiente, il locatore ritirera' sulla parte colonica una quantita' di altri prodotti, che ragguagli ad valorem, i generi prestati (valutati come al 5° comma dell'articolo precedente), ed eventuali interessi in natura come sopra.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art12 · fonte del testo

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