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[1]Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge i contratti di locazione e sublocazione di fondi rustici a forma di fitto, in generi o in danaro o di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno o dell' altro quando il conduttore sia il contadino stesso e lavori direttamente e personalmente il fondo locato, e questo sia destinato a grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili e abbia una superficie proporzionale a quanto puo' essere lavorato da una famiglia, sia pure con l'aiuto di salariati, tenuto conto del genere di coltura e degli usi locali.
[2]Sono eccettuati i contratti di mezzadria, purche' rispondano alle seguenti condizioni:
[3]1° per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato al mezzadro e sua famiglia il lavoro sul podere mediante compartecipazione a tutti i prodotti del suolo e dell'alberatura industriale ed agli utili di tutte le industrie da lui esercitate;
[4]2° oltre l'ordinaria coltivazione non sia imposto al mezzadro che l'obbligo della manutenzione, restando le migliorie a carico del proprietario;
[5]3° vengano fornite al mezzadro l'abitazione e le stalle occorrenti sul fondo locato, o almeno nella tenuta di cui il fondo fa parte.
[6]Nei contratti di locazione a forma mista di fitto e partecipazione al prodotto, saranno applicate, in materia di somministrazione o soccorsi, le disposizioni relative alla forma prevalente.
[7]Le parti potranno stipulare quale delle due forme debba essere applicata.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
