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Alle obbligazioni nascenti dagli articoli 10, 11 e 12 e' applicabile, a favore tanto del locatore o sublocatore che del conduttore, il privilegio di cui all'art. 1958, nn. 3 e 4 del Codice civile.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
