Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Potra' essere data dal Governo del Re mediante decreto Reale a Societa' anonime costituite, esclusi gli Istituti d'emissione, od a Societa' anonime da costituirsi, l'autorizzazione a compiere le seguenti operazioni:

  • a)acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari, e ad altri enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

[2]I fondi rustici degli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari siti nelle provincie napoletane, siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle Societa', verranno divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti ai coltivatori, ovvero saranno venduti per lotti in guisa di favorire la formazione di proprieta' coltivatrici;

  • b)impianto ed esercizio d'industrie agricole di qualsiasi genere;
  • c)concorso e partecipazione alla costituzione di intraprese e Societa' anonime, che abbiano gli stessi scopi, di cui alle lettere a, b.
  • d)concorso e partecipazione alla formazione di imprese, Societa' e colonie agricole, nonche' di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti;
  • e)anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche, e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura, e per la costruzione di case coloniche;
  • f)qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.

[3]Le dette Societa' potranno impiegare i capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garentiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiarie, ed in anticipazioni su tali titoli.

[4]Le anticipazioni, di cui alla lettera e, saranno garantite dal privilegio speciale e dall'ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 gennaio 1903, n. 254.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art34 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari