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[1]Potra' essere data dal Governo del Re mediante decreto Reale a Societa' anonime costituite, esclusi gli Istituti d'emissione, od a Societa' anonime da costituirsi, l'autorizzazione a compiere le seguenti operazioni:
- a)acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari, e ad altri enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.
[2]I fondi rustici degli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari siti nelle provincie napoletane, siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle Societa', verranno divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti ai coltivatori, ovvero saranno venduti per lotti in guisa di favorire la formazione di proprieta' coltivatrici;
- b)impianto ed esercizio d'industrie agricole di qualsiasi genere;
- c)concorso e partecipazione alla costituzione di intraprese e Societa' anonime, che abbiano gli stessi scopi, di cui alle lettere a, b.
- d)concorso e partecipazione alla formazione di imprese, Societa' e colonie agricole, nonche' di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti;
- e)anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche, e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura, e per la costruzione di case coloniche;
- f)qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.
[3]Le dette Societa' potranno impiegare i capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garentiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiarie, ed in anticipazioni su tali titoli.
[4]Le anticipazioni, di cui alla lettera e, saranno garantite dal privilegio speciale e dall'ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 gennaio 1903, n. 254.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
