Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Societa' anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.
tolto: Il capitale di tali Societa' sara' formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecentocinquanta lire ciascuna.
tolto: Le Societa' avranno facolta' di emettere obbligazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art35 · fonte del testo
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