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[1]Le Societa' anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.
[2]Il capitale di tali Societa' sara' formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecentocinquanta lire ciascuna.
[3]Le Societa' avranno facolta' di emettere obbligazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
