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[1]Le Societa' anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

[2]Il capitale di tali Societa' sara' formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecentocinquanta lire ciascuna.

[3]Le Societa' avranno facolta' di emettere obbligazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art35 · fonte del testo

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