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[1]Le Societa' stesse dovranno avere amministrazione autonoma e indipendente da qualsiasi altro istituto.
[2]Almeno tre quarti dei componenti il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci, come pure il direttore, dovranno avere nazionalita' italiana.
[3]Il presidente del Consiglio d'amministrazione dovra' essere scelto tra i consiglieri di nazionalita' italiana.
[4]Ciascuna Societa' avra' una sede principale, e potra' istituire filiali e agenzie con le norme che saranno stabilite dallo statuto,
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
