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[1]Per le concessioni enfiteutiche disposte dall'art. 34, lettera a), si osserveranno le seguenti norme:

  • a)l'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare il fondo o dirigerne personalmente la coltivazione.

[2]La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volonta' dell'enfiteuta, non porta la decadenza.

[3]Gli enfiteuti, sotto pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti, non potranno per un periodo di venti anni, cedere, alienare, sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sara' nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.

[4]Pero' le societa' potranno, quando a loro giudizio concorreranno convenienti condizioni speciali, permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

[5]Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione del suo fondo.

  • b)il canone dovuto sara' indivisibile.

[6]Il pagamento del canone nei primi quattro anni dalla concessione sara' della meta' del canone convenuto; e la meta' dovuta per gli anni medesimi sara' ripartita in aumento dei canoni successivi.

  • c)il fondo non potra' essere di una estensione superiore a quindici ettari.

[7]E' vietata qualsiasi piu' estesa concessione alla medesima persona;

  • d)e' vietato qualsiasi atto di rinuncia ad indennita' per miglioramenti arrecati al fondo;
  • e)il diritto di affrancazione non potra' essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica;
  • f)quando piu' eredi siano chiamati alla successione dell'enfiteuta, il fondo non si puo' dividere senza il consenso della Societa'.

[8]Qualora esse neghino il consenso, il fondo sara' assegnato a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri.

[9]Se due o piu' fra i chiamati facciano tale offerta si procedera', dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

[10]Qualora nessuno dei chiamati voglia o possa fare l'offerta, il fondo sara' venduto a norma dell'art. 988 del Codice civile. In tal caso l'acquirente subentra in tutti gli obblighi dell'originario enfiteuta.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art38 · fonte del testo

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