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Per gli opifici attualmente esistenti che si ampliassero o si trasformassero non si potra' per il decennio o per il quadriennio di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati e saranno esentate dalla imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 5 agosto 1910
