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[1]Per gli opifici attualmente esistenti che si ampliassero o si trasformassero non si potra' per il decennio o per il quadriennio di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati e saranno esentate dalla imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.
[2]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 466
4La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "In tutti i Comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12".
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 10 settembre 1917
