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In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulano nelle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sara' ammessa la pattuazione della indivisibilita' del canone, e la rinunzia per 90 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore a 15 ettari.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
