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[1]Sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici la somma di L. 3,600,000, da stanziare in ragione di L. 400,000 annue negli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1914-915 per concessioni di sussidi all'impianto e all'esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci tra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

[2]Per l'esercizio 1906-907, la predetta somma di L. 400,000 sara' prelevata dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella B annessa alla legge speciale riguardante l'aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-1921.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art50 · fonte del testo

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