Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora fosse dimostrato, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Commissione centrale istituita nel successivo articolo 73, che la costruzione dell'edificio scolastico, sia richiesta da gravi motivi di utilita' igienica e didattica, e che, per essa in confronto alla spesa attualmente sostenuta, le finanze del Comune, mediante le agevolezze accordate dalla presente legge, non risentirebbero alcun aggravio, puo' con decreto ministeriale tale costruzione essere dichiarata obbligatoria.
tolto: La stessa Commissione centrale e' chiamata a dar parere sull'ordine di accoglimento di piu' domande concorrenti alla concessione dei sussidi, di cui nell'articolo precedente, ove, per deficienza delle somme stanziate, non potessero tutte immediatamente accogliersi. Saranno titoli di preferenza per tale scelta la minore popolazione del Comune richiedente e la dimostrazione della maggiore urgenza del bisogno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art60 · fonte del testo
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