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Nel caso che gli enti proprietari delle strade da percorrersi con le vetture automobili i quali abbiano chiesta o consentita la concessione, non provvedano alla regolare manutenzione delle strade, il Governo, potra', nell'interesse del servizio pubblico, assumerla d'ufficio, salvo rivalsa a termini degli articoli 197 e 245 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto del 4 maggio 1898, n. 164.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
