[1]Il Governo e' autorizzato a costruire o ricostruire le strade comunali occorrenti por allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie a cui provvede la legge 8 luglio 1903, n. 312.
[2]Per i Comuni alpestri, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento, si costruiranno o ricostruiranno strade mulattiere.
Testo vigente dal 31 luglio 1906
