[1]La spesa per la costruzione o ricostruzione delle strade predette sara' ripartita in ragione di quattro sesti a carico dello Stato, di un sesto a carico della Provincia e di un sesto a carico dei Comuni interessati.

[2]Oltre il caso in cui la Provincia abbia assunto volontariamente anche il sesto spettante ai Comuni, saranno a carico della Provincia i due sesti quando le strade indicate nel comma precedente possano seguire il tracciato gia' approvato di strade provinciali da costruire in base alla legge 23 luglio 1881, n. 333.

[3]La spesa complessiva verra' inscritta in rate annuali nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'entrata saranno inscritte le sommo di contributo a carico degli enti interessati.

[4]Per l'esercizio 1906-907 la spesa e' determinata in lire un milione, e il Governo e' autorizzato ad imputarne pagamento ad un capitolo da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero, in conto residui, trasportandovi le seguenti somme dai sotto indicati capitoli dell'esercizio finanziario 1905-906:

[5]Cap. n. 402. «Ampliamento e lavori nelle stazioni di innesto delle linee complementari in quelle della rete principale».......... L. 200,000

[6]Cap. n. 403. «Ampliamento di officine per la rete complementare»............... » 280,000

[7]Cap. n. 411. «Somma di riserva per aumenti di liquidazione, per transazione di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese impreviste, ecc.»...................... » 520,000

[8]--------- L. 1,000,000 ---------

Testo vigente dal 31 luglio 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art54 · fonte del testo

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