Art. 313
[1]Manutenzione ordinaria delle strade comunali
[2]Art. 8, legge numero 601/1917. Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive province, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi. Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva