L'ordine da seguire nella costruzione o ricostruzione delle strade verra' stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiori dei lavori pubblici, e tenuto conto della importanza economica di ciascuna strada e della entita' della spesa e del difetto di viabilita' in ciascuna provincia.
Testo vigente dal 31 luglio 1906
