Art. 201
[1]Opere stradali: costruzione e manutenzione
[2]Art. 32, L. n. 255/1906. La costruzione delle opere contemplate nel precedente articolo e' fatta a cura dello Stato, il quale provvede altresi' alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori. Nel bilancio dei lavori pubblici viene annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi. Alle rispettive collaudazioni devono intervenire le amministrazioni interessate; pero' la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non ha luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.
[3]Art. 19, c. 2°, R.D. legge n. 558/1920. La manutenzione delle strade comunali e provinciali di cui al presente articolo, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, puo' essere protratta oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva