[1]Insieme all' approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvedera' alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle Provincie ed ai Comuni interessati per il rimborso all'erario, in venti annualita' eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualita' decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco.

[2]Sono estese alle dette annualita' le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

Testo vigente dal 31 luglio 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art56 · fonte del testo

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