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[1]A vantaggio dei Comuni, le disposizioni ora vigenti, relative al concorso che puo' essere concesso dallo Stato ai Comuni per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifizi destinati alle scuole elementari, e le disposizioni della legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui di favore ai Comuni per il medesimo fine, sono modificate nel seguente modo:
- a)la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere b) e c) non potra' eccedere la somma di L. 100,000 per ogni Comune;
- b)il concorso dello Stato sara' sempre di un terzo della spesa;
- c)i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del Comune sara' ridotto all'uno per cento nei Comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo negli altri;
- d)i due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere b) e c) possono essere cumulati a favore dello stesso Comune e per la costruzione dello stesso edificio.
[2]La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sara' dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per tutti gli anni d'ammortamento del prestito.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
