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[1]In ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, sara' istituita una Cassa provinciale di credito agrario.

[2]Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa provinciale di credito agrario verra' destinata una somma eguale alla meta' della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sara', su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

[3]Per la Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata nulla e' innovato al titolo I della legge 24 aprile 1904, n. 160.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 8 marzo 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art6 · fonte del testo

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