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[1]In ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, sara' istituita una Cassa provinciale di credito agrario.
[2]Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa provinciale di credito agrario verra' destinata una somma eguale alla meta' della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sara', su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni. 5
[3]Per la Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata nulla e' innovato al titolo I della legge 24 aprile 1904, n. 160.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1911, n. 70
5La L. 2 febbraio 1911, n. 70 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'interesse dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' ridotto al 3.50 per cento".
Testo in vigore dal 8 marzo 1911 al 16 dicembre 2010
