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[1]Qualora fosse dimostrato, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Commissione centrale istituita nel successivo articolo 73, che la costruzione dell'edificio scolastico, sia richiesta da gravi motivi di utilita' igienica e didattica, e che, per essa in confronto alla spesa attualmente sostenuta, le finanze del Comune, mediante le agevolezze accordate dalla presente legge, non risentirebbero alcun aggravio, puo' con decreto ministeriale tale costruzione essere dichiarata obbligatoria.
[2]La stessa Commissione centrale e' chiamata a dar parere sull'ordine di accoglimento di piu' domande concorrenti alla concessione dei sussidi, di cui nell'articolo precedente, ove, per deficienza delle somme stanziate, non potessero tutte immediatamente accogliersi. Saranno titoli di preferenza per tale scelta la minore popolazione del Comune richiedente e la dimostrazione della maggiore urgenza del bisogno.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
