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[1]Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verra' scritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sara' destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

[2]Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sara' ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

[3]Per le Provincie, nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art7 · fonte del testo

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