Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1909 al 16 dicembre 2010. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti, coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.
tolto: Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrecche' direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrario e di altri Istituti locali.
tolto: Il servizio di cassa sara' esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle Provincie meridionali e nelle Provincie siciliane.
tolto: Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sara' esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
tolto: Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art8 · fonte del testo
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