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Non meno di due terzi della somma indicata all' articolo 78 sara' destinata col concorso degli enti locali all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali, d'arti e mestieri e disegno industriale, nelle provincie delle regioni anzidette che ne sieno sfornite, come pure alla sorveglianza delle scuole medesime per mezzo di due ispettori da nominarsi per concorso e da aggregarsi al ruolo degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
