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[1]Gli atti costitutivi e gli statuti delle Casse provinciali, dei Monti frumentari, delle Casse e Societa' agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni di tali statuti.
[2]E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Societa' e da Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.
[3]Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alle Casse provinciali, a Monti frumentari, alle Casse e Societa' agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni a cui sono autorizzati.
[4]Gli atti e scritti relativi alle operazioni che compiono le Casse provinciali di Credito agrario sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.
[5]Alle Casse predette e' esteso il beneficio del gratuito patrocinio.
[6]La disposizione ai cui nel primo comma di questo articolo e' applicabile anche alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata.
[7]La disposizione di cui nel terzo comma di questo articolo e' applicabile anche alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
