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E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonche' per il pagamento dei ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere per l'estinzione di passivita' esistenti al 31 dicembre 1968, documentate a bilancio. Una relazione sull'andamento dell'Ente dovra' essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La relazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo. La prima relazione dovra' contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973. Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1969 al 1973.

Testo in vigore dal 23 settembre 1969 al 25 marzo 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-08-13;617~art1 · fonte del testo