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E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonche' per il pagamento dei ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere per l'estinzione di passivita' esistenti al 31 dicembre 1968, documentate a bilancio. Una relazione sull'andamento dell'Ente dovra' essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La relazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo. La prima relazione dovra' contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973. Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1969 al 1973.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n.36
1Il D. L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n.36 (in G. U. 24/03/1973, n. 77) ha disposto (con l'art. 36-ter) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617, sono prorogate per un ulteriore quinquennio fino all'anno finanziario 1973".
Testo in vigore dal 25 marzo 1973 al 22 dicembre 2008
