E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.

Testo vigente dal 21 gennaio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;1010~art1 · fonte del testo