E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato di lire 100.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;687~art1 · fonte del testo