La spesa di cui all'art. 1 verra' fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-19;288~art2 · fonte del testo