La maggiore spesa di L. 4.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 1 sara' fronteggiata per L. 2.500.000 con il fondo iscritto al capitolo 247 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per L. 1.500.000 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 265 del medesimo stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 17 dicembre 1951
