Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981 e comprensivo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 59, e alla legge 2 ottobre 1981, n. 544, ed in lire 550 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-03-18;85~art5 · fonte del testo