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Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina e' esteso, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi compreso quello prestato da ufficiale di complemento. Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.
Testo in vigore dal 12 giugno 1954 al 9 ottobre 2010
