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Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente ha efficacia anche per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, e la data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 12 giugno 1954 al 9 ottobre 2010
