Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1954 al 9 ottobre 2010. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al maggior onere di lire 99.790.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sara' fatto fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 41 (lire 63.278.000) e n. 249 (lire 28.842.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, nonche' mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 190 (lire 570.000) e n. 101 (lire 7.100.000) dello stesso stato di previsione della spesa. Al maggior onere di 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 sara' fatto fronte, per il suddetto esercizio finanziario 1953-54, con gli stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-05-15;267~art4 · fonte del testo