Art. 1 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 luglio 1980, n.312
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Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e' corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1. L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita', e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio. Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo gia' goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1973 al 13 luglio 1980
