Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati. Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Testo vigente dal 30 ottobre 1973
